Il bollo auto erroneamente chiamato anche “tassa di circolazione” è un tributo locale a favore della regione di residenza, la cui denominazione legale esatta è tassa automobilistica, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo. Il mancato pagamento comporta la radiazione dal registro del veicolo in questione e per le norme bisogna fare riferimento alla Legge n.2 del 2009 (conversione in legge del decreto-legge n.185 del 2008).