Riceviamo e pubblichiamo: La sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto in un altro Stato Membro quando è estratto dalla pianta di Cannabis Sativa nella sua interezza, come abbiamo subito evidenziato, è una buona notizia, ma c’è ancora molto da fare.
A tal proposito c’è una questione su cui abbiamo recentemente inviato un’interrogazione alla Commissione europea relativa a una grave contraddizione presente nella regolamentazione dell’uso alimentare della canapa, in particolare per la vendita dell’olio di cannabidiolo (CBD), una sostanza derivata dalla pianta e che non ha effetti psicotropi. La Commissione europea ne ha quasi formalmente negato la vendita, chiamando in causa il regolamento sui “nuovi alimenti”, che disciplina gli alimenti ottenuti mediante un processo di produzione non utilizzato all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997. Nei fatti, nonostante la canapa sia utilizzata nella produzione alimentare da secoli, i produttori hanno dovuto presentare una domanda di autorizzazione prima di poter commercializzare il prodotto sul mercato europeo.
Ma a questa, ora si aggiunge un’ulteriore stortura: la Commissione ha recentemente dichiarato che il CBD di origine naturale, una volta estratto dalla pianta, non solo non può essere autorizzato sotto il Regolamento in questione, ma andrebbe considerato un “narcotico”. Le scelte delle istituzioni europee su questo tema si rifanno alla classificazione della cannabis nell’ambito della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, che ad oggi si applica anche agli estratti e alle tinture di cannabis.
Ed è su questa questione che abbiamo presentato un’interrogazione scritta, affinché si prenda atto delle numerose evidenze scientifiche che dimostrano come il CBD non abbia alcun effetto psicotropo. D’altro canto lo stesso direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) già nel gennaio 2019 ha chiesto agli organismi competenti delle Nazioni Unite di esplicitare chiaramente che il CBD puro non deve essere considerato una droga.
Queste normative non solo limitano l’accesso al mercato di un prodotto considerato benefico da secoli, ma hanno anche l’effetto di creare un divario tra prodotti naturali e prodotti sintetici. I prodotti che contengono CBD sintetico, infatti, non sono classificati come stupefacenti. Quindi l’olio di CBD sintetico può essere commercializzato in UE, mentre quello prodotto estraendo il CBD dalla pianta no.
Nonostante la Commissione abbia risposto all’interrogazione ricordando che sull’autorizzazione al commercio dell’olio di CBD si atterrà ai regolamenti esistenti – nei fatti preannunciando una bocciatura – sarebbe necessario avviare un’iniziativa politica per adeguarsi ai dati scientifici odierni. Peraltro nella sentenza della Corte di Gistizia europea di ieri, si riconosce che il cannabidiolo non ha effetti psicotropi. Ecco perché è importante. Segna un passo in avanti ma sicuramente non scioglie tutte le criticità legate a questo settore.