Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CROTONE, FOGGIA, L.R. VICENZA,
MONOPOLI, RIMINI, TORRES, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.
25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 4.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, dieci petardi, di cui otto sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza
colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, un’interruzione della gara per quattro
minuti dal 13° al 17° minuto e il danneggiamento di un LED pubblicitario;
2. lanciato, durante la gara, quindici fumogeni sul terreno di gioco e cinque nel recinto di
gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato venticinque seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto
hanno provocato una sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per
l’incolumità dei tesserati e provocato danni al LED pubblicitario (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.
c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 3.500,00
ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, prima dell’inizio della
gara, intonato ripetutamente per circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti
dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti
offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in
essere un comportamento discriminante;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa cinque), posizionati nel Settore Curva Sud
sopra la recinzione in vetro a protezione del tunnel di accesso agli spogliatoi ospiti, al
termine della gara, attinto con numerosi sputi alcuni calciatori della Squadra avversaria
mentre si dirigevano all’interno degli spogliatoi;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi,
178/562
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
D) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della
gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e B) e le
modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società
sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 12° minuto del
primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Tribuna Est
Varco L, intonato:
1. al 10° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello
Stato, ripetuto per quattro volte;
2. al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della
squadra avversaria, ripetuto per sei volte;
3. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della
Squadra avversaria, ripetuto per sei volte;
4. al 3° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della
Squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 800,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere, durante la gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo di
notevole intensità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CROTONE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti e 30
secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
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FIORENZUOLA per avere alcuni dei suoi sostenitori (15%), posizionati nel Settore Tribuna
Laterale, dal 15° minuto del secondo tempo fino al termine della gara e fino al rientro negli
spogliatoi, intonato numerosi cori offensivi, insultanti e minacciosi nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n. 2.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, da una parte,
il numero esiguo degli autori del gesto, sia in termini assoluti che percentuali, e, dall’altra,
la particolare gravità delle offese e delle minacce proferite, e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il primo e secondo tempo, un
bicchiere di plastica semipieno di liquido e, al 65° minuto, una bottiglietta d’acqua di
plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed.).
AMMENDA € 400,00
L.R. VICENZA
A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai
suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati
imbrattando i muri con delle scritte;
B) per avere, alcuni suoi giocatori, al 95° minuto della gara, al momento della segnatura
della rete da parte della loro Squadra, danneggiato un pannello pubblicitario.
Applicato il cumulo delle sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29
C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 60° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno e due contenitori in cartone
di forma circolare, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 75° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno e un rotolo di carta in
direzione di uno Steward, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e
considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 150,00
178/564
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere divelto tre seggiolini posti all’interno dello stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BORRIELLO VINCENZO ALEX (TURRIS)
per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto
si avvicinava a quest’ultimo e proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa per contestarne
l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COPPOLA MICHELE (FIORENZUOLA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto protestava platealmente e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una sbracciata al petto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
178/565
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
NELLI JACOPO (FIORENZUOLA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (CATANIA)
per avere, al 46° minuto della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del IV
Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase offensiva ed irrispettosa nei suoi
confronti per contestarne l’operato; nella medesima circostanza proferiva una frase irriguardosa nei
confronti di un collaboratore della Procura Federale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
CERNIGOI IACOPO (RIMINI)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRASCATORE PAOLO (AVELLINO)
GUIDA ANGELO (BRINDISI)
CURADO MARCOS (CATANIA)
PERALTA DIEGO (CATANIA)
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE (CROTONE)
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)
TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)
178/566
FAVALE GIULIO (PADOVA)
CECCARELLI TOMMASO (PICERNO)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN (RENATE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)
LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE)
ZANELLATO NICCOLO (CROTONE)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MONTEBUGNOLI MATTEO (OLBIA)
POSSENTI MARCELLO (RENATE)
FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)
LUCIANI ALESSIO (TARANTO)
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)
SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
CADILI ANDREA (PICERNO)
GORELLI MATTEO (RIMINI)
PANICO CIRO (TARANTO)
MATOSEVIC KRISTJAN (TRIESTINA)
CONTINI GIANLUCA (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GORI GABRIELE (AVELLINO)
MERLETTI TOMMASO (BRINDISI)
PERINA PIETRO (FOGGIA)
ASTROLOGO ANDREA (LUCCHESE)
BENTIVEGNA ACCURSIO (NOVARA)
CRISETIG LORENZO (PADOVA)
TOFANARI NICCOLO (RIMINI)
GAROFALO VINCENZO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FURLAN JACOPO (CATANIA)
178/567
ANELLI NICOLA (FIORENZUOLA)
DA GRACA COSIMO MARCO (JUVENTUS NEXT GEN)
DEL CARRO ANDREA (RIMINI)
SAIANI FILIPPO (SPAL)
PINNA RICCARDO (TORRES)
SINIEGA GIACOMO (TORRES)
RIZZO NICHOLAS (TRIESTINA)
IL GIUDICE SPO