Giudice sportivo: Una giornata di squalifica per Pazienza, multati Pagotto e Perinetti

COMUNICATO N. 26/DIV – 22 SETTEMBRE 2023
26/70
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 21 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Settembre 2023
4^ Giornata andata
GIRONE C
ACR MESSINA TURRIS 3-3
BENEVENTO TARANTO 2-1
BRINDISI MONTEROSI TUSCIA 2-1
CROTONE AUDACE CERIGNOLA 1-1
FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA 0-0
JUVE STABIA POTENZA 3-0
LATINA CASERTANA 1-1
MONOPOLI CATANIA 0-0
PICERNO GIUGLIANO 4-0
SORRENTO AVELLINO 0-1
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 22 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL 21 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, LATINA, POTENZA,
JUVE STABIA e TURRIS, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
26/71
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose (per la Società Potenza ulteriori rispetto a quelli di seguito sanzionati);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice
di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud:
1. al 25° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro,
ripetuto quattro volte;
2. al 65° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di
altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione
o insulto per motivi di origine territoriale;
3. all’80° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di
altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione
o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 40°
minuto del primo tempo, per due volte, al 43° minuto del primo tempo, per due volte, e, a
fine primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato:
1. tre porte all’interno dei servizi igienici loro riservati;
2. tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S.
(r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
26/72
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. –
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 SETTEMBRE 2023 ED €
500,00 DI AMMENDA
PERINETTI CASONI GIORGIO (AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PAGOTTO ANGELO (AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e strattonava il
calciatore avversario per la maglia, così ritardando la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le
modalità complessive dei fatti.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DANUCCI CIRO (BRINDISI)
CANGELOSI VINCENZO (CASERTANA)
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
26/73
PICARIELLO ALESSANDRO (AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PETITO FRANCESCO PIO (SORRENTO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto a gioco fermo lo spintonava strattonandolo per la maglia nel tentativo di
prendere il pallone.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 C.G. S, valutate le modalità complessive
della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CARGNELUTTI RICCARDO (MONOPOLI)
CANDELLORI KEVIN (POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)
GRAZIANI VITTORIO (PICERNO)
VITALE GAETANO (SORRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
KRAPIKAS TITAS (AUDACE CERIGNOLA)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
GANZ SIMONE ANDREA (BRINDISI)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
ROMEO FEDERICO (JUVE STABIA)
THIAM NGAGNE DEMBA (JUVE STABIA)
ROCCHI GABRIELE (LATINA)
BORELLO GIUSEPPE (MONOPOLI)
MASTRANTONIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
MATERA ANTONIO (TURRIS)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)
26/74
AMMONIZIONE (I INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)
SGARBI LORENZO (AVELLINO)
TITO FABIO (AVELLINO)
EL KAOUAKIBI HAMZA (BENEVENTO)
MONTI NICCOLO (BRINDISI)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)
ROCCA MICHELE (CATANIA)
SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)
BOVE DAVIDE (CROTONE)
PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
BERETTA GIACOMO (FOGGIA)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
DE FRANCESCO FRANCESCO (GIUGLIANO)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
ESPOSITO MATTEO (JUVE STABIA)
FABRIZI LUCA (LATINA)
DE SANTIS MIRCO (MONOPOLI)
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
TOLOMELLO FILIPPO (MONTEROSI TUSCIA)
DIOP ABOU (PICERNO)
CAPASSO CIRO (SORRENTO)
ENRICI PATRICK (TARANTO)
FABBRO MICHAEL (TARANTO)
ROMANO ANTONIO (TARANTO)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)
GIANNONE LUCA (TURRIS)
NOCERINO LUCA FABIO (TURRIS)
ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
FORTE FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
26/75
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 22 Settembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani