Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23 E 24 APRILE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
A CARICO SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 PALERMO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – nell’avere fatto esplodere, al 27 °minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità all’interno del settore loro riservato; 2- nell’avere lanciato un fumogeno all’interno del recinto di gioco, danneggiando due teloni in PVC utilizzati per la protezione dei pannelli pubblicitari ed i cavi elettrici utilizzati per l’alimentazione dei pannelli suddetti; 3 – nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Bari posizionati nella Tribuna Est superiore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1000 TARANTO
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – nell’avere fatto esplodere, all’ 8°minuto ed al 18°minutodel primo tempo, due petardi di notevole intensità’ nel settore loro riservato; 2- nell’avere lanciato al 12°minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità alle spalle del loro settore; 3 – nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati provocando la fuoriuscita di acqua; 4 – nell’avere divelto la rete di recinzione fra il terreno di gioco ed il settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 500 AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34°minuto del primo tempo e al 37°minuto del secondo tempo, due petardi di notevole intensità nella parte inferiore del proprio settore non occupato da sostenitori. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 BARI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Palermo posizionati nel settore loro riservato, in risposta ad un lancio di oggetti effettuato da questi ultimi. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità (anche cronologiche) dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, (r. proc. fed.).
€ 300 FIDELIS ANDRIA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una quindicina di seggiolini posti nel settore loro riservato e nell’avere ricoperto una parete del bagno ospiti dedicata agli uomini con una scritta nera e rossa Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta ( r. c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 300 PAGANESE
per avere suoi tesserati non identificabili presenti all’interno dello spogliatoio loro riservato, al termine della gara, danneggiato parte dei relativi servizi igienici. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MAGGIO 2022
PINTO LEONAR (BARI)
per avere, in quattro diverse occasioni (42°- 53° – 68° – 79°minuto della gara), tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando in maniera plateale contro le sue decisioni e in una di queste proferendo nei suoi confronti parole irrispettose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMENDA
€ 500
POLITO CIRO (BARI) per avere fatto accesso all’interno dello spogliatoio del Bari, prima della gara e nell’intervallo, nonostante non fosse inserito in distinta gara. Ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
A CARICO ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS)
per aver, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a gioco fermo, durante i festeggiamenti per la segnatura di una rete da parte della propria squadra, dopo aver protestato verso il IV uomo nei confronti di una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso e aggressivo si avvicinava all’arbitro arrivando fino a due metri di distanza. Solo grazie all’intervento dei dirigenti della sua squadra è stato possibile allontanarlo. Al termine della gara attendeva l’arbitro all’ingresso dello spogliatoio e reiterava frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
per aver, al 41°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone situato a circa un metro di altezza dal terreno di gioco, nel tentativo di recuperarlo colpiva l’avversario con la scarpa destra sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAMPA ENRICO (TURRIS)
per avere tenuto una condotta non corretta al 25°minuto del primo tempo ed al 6°minuto del secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava dalla stessa e urinava presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (BARI)
GALLO ANDREA (FOGGIA)
LIGUORI MICHAEL (CAMPOBASSO)
DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
FRANCO DANIELE (TURRIS)